Riceviamo da Saverio Merlino e pubblichiamo:
Dopo la mia 
riflessione di qualche giorno fa sulla legittimità o meno 
dell’'applicazione, da parte del Comune di Lipari, della tariffa "non 
residente" per il consumo dell’acqua, bene pubblico essenziale per la 
salute, sfogliando il Regolamento Comunale per il Servizio Idrico, 
rilevo, secondo me, un’altra discriminazione fra i diversi utenti di 
Lipari.
Infatti, sempre a mio giudizio, un’altra illegittimità 
riguarda la diversificazione del canone fisso tra prima unità e seconda 
unità.
Non mi sembra che tale distinzione esiste nel Regolamento 
Comunale in vigore ma credo che la passata Amministrazione Comunale, 
ignorando il Consiglio Comunale (non è stata sicuramente l’unica volta),
 organismo deputato a modificare i propri Regolamenti, ha cambiato, con 
una determinazione del Sindaco e con parere dell’Ufficio preposto, 
l’atto approvato dal Consiglio e, conseguentemente, ha stabilito un 
canone per la prima e uno per la seconda unità abitativa.
Ritengo, 
quindi, se ho interpretato correttamente, che il Consiglio Comunale, nel
 Regolamento approvato, ha deliberato che l’Amministrazione Comunale 
poteva aggiornare il canone, quando necessario, ma non di variarlo tra 
prima e seconda unità abitativa anche in considerazione che i costi sono
 perfettamente uguali e che la quasi totalità dello stesso canone (molto
 discutibile) si riferisce al nolo del contatore e non più, come 
accadeva con l’EAS, anche al minimo contrattuale, pari a 80 MC di acqua 
(cosa che con il Comune non esiste più).
 
 
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