Riceviamo da Saverio Merlino e pubblichiamo:
Dopo la mia
riflessione di qualche giorno fa sulla legittimità o meno
dell’'applicazione, da parte del Comune di Lipari, della tariffa "non
residente" per il consumo dell’acqua, bene pubblico essenziale per la
salute, sfogliando il Regolamento Comunale per il Servizio Idrico,
rilevo, secondo me, un’altra discriminazione fra i diversi utenti di
Lipari.
Infatti, sempre a mio giudizio, un’altra illegittimità
riguarda la diversificazione del canone fisso tra prima unità e seconda
unità.
Non mi sembra che tale distinzione esiste nel Regolamento
Comunale in vigore ma credo che la passata Amministrazione Comunale,
ignorando il Consiglio Comunale (non è stata sicuramente l’unica volta),
organismo deputato a modificare i propri Regolamenti, ha cambiato, con
una determinazione del Sindaco e con parere dell’Ufficio preposto,
l’atto approvato dal Consiglio e, conseguentemente, ha stabilito un
canone per la prima e uno per la seconda unità abitativa.
Ritengo,
quindi, se ho interpretato correttamente, che il Consiglio Comunale, nel
Regolamento approvato, ha deliberato che l’Amministrazione Comunale
poteva aggiornare il canone, quando necessario, ma non di variarlo tra
prima e seconda unità abitativa anche in considerazione che i costi sono
perfettamente uguali e che la quasi totalità dello stesso canone (molto
discutibile) si riferisce al nolo del contatore e non più, come
accadeva con l’EAS, anche al minimo contrattuale, pari a 80 MC di acqua
(cosa che con il Comune non esiste più).
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