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mercoledì 8 agosto 2012

Informazioni utili sulla videosorveglianza, di cui si parla anche a Lipari, da parte dell’Anci (di Massimo Ristuccia)

Le indicazioni Anci
Il documento è stato messo a punto dall’Anci, l’associazione nazionale dei comuni d’Italia, con la collaborazione del Garante. Esso prevede, in particolare, che la presenza della videosorveglianza in città sia segnalata ai cittadini con dei cartelli; per cui si prescrive l’obbligo di informare comunque i cittadini sulla presenza e la utilizzazione di sistemi di videosorveglianza e di videoregistrazione. In secondo luogo viene chiarito che
ogni ente deve stabilire dei limiti per la conservazione dei dati e per l'accesso alle immagini. E’ questo un punto nodale del sistema di tutela della riservatezza, in quanto impedisce ogni forma di uso ultroneo di queste informazioni. Il documento auspica che i comuni adottino uno specifico regolamento, in cui riassumere tutte le scelte ed indicare in modo preciso le forme di conciliazione delle esigenze di tutela della privacy e di sicurezza. Ed infatti il senso delle iniziative dell’Anci è stato così riassunto dal sindaco di Padova, Flavio Zanonato, che ha coordinato le iniziative dell’associazione su questa materia: "E' importante che nella videosorveglianza, accanto al rispetto della sfera privata e del corretto utilizzo dei dati personali, i comuni si dotino di regole affinché il servizio sia sempre più accessibile, trasparente, ed individuando al proprio interno precise responsabilità di gestione”.
I principi generali
In questa materia mancano delle precise scelte legislative, per cui occorre rifarsi ai principi di carattere generale dettati per la tutela della privacy. Occorre partire dalla considerazione che “la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. b. del codice). È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione”. La videosorveglianza è finalizzata ad una delle seguenti finalità: protezione e incolumità degli individui; razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico; protezione della proprietà; rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni; acquisizione di prove. Occorre garantire che la sua utilizzazione “non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati”. Oltre a garantire il rispetto della privacy, la videosorveglianza non deve determinare “interferenze illecite nella vita privata, sul controllo a distanza dei lavoratori, in materia di sicurezza presso stadi e impianti sportivi, o con riferimento a musei, biblioteche statali e archivi di Stato, in relazione ad impianti di ripresa sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali e, ancora, nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e nell'ambito delle linee di trasporto urbano”. Per cui essa è ammissibile a condizione che, per le P.A., avvenga nell’ambito delle finalità istituzionali e, per i soggetti privati, che avvenga nell’ambito dell’adempimento ad un obbligo di legge o del c.d. "bilanciamento di interessi”. Ed ancora, occorre che le attrezzature ed il programma informatico siano “conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi”. Ed ancora, occorre rispettare i principi di carattere generale della “proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione, nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite”. Sulla base della più recente legislazione che ha ampliato le attribuzioni dei comuni e dei sindaci nella tutela della sicurezza, è possibile provvedere alla installazione da parte degli enti locali di sistema di videosorveglianza a fini di tutela della sicurezza pubblica.
Si deve inoltre ricordare che “l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente”. Ed ancora che “nei casi in cui un centro unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione”.
Le prescrizioni generali
Il primo vincolo che occorre rispettare è quello della informativa, per cui tutti i cittadini devono “essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici”. Tale informativa, che può essere ribattezzata come minima, deve “essere collocata prima del raggio di azione della telecamera; deve essere “ben visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale”; “può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate”. Appare necessario che le informazioni più compiute siano accessibili, anche in forma telematica, e che il responsabile del trattamento sia in condizione di fornire ampie informazioni. Per la videosorveglianza finalizzata ad esigenze di sicurezza e di repressione di reati tali obblighi devono essere resi in forma semplificata; invece “deve essere obbligatoriamente fornita un'idonea informativa in tutti i casi in cui, invece, i trattamenti di dati personali effettuati tramite l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e da altri soggetti pubblici non siano riconducibili a quelli espressamente previsti dall'art. 53 del codice (es. utilizzo di sistemi di rilevazioni delle immagini per la contestazione delle violazioni del codice della strada)”. Una specifica cautela è imposta per la utilizzazione di sistemi che consentono di acquisire informazioni ulteriori: “devono essere sottoposti alla verifica preliminare della autorità i sistemi di videosorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima. Un analogo obbligo sussiste con riferimento a sistemi c.d. intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli”. Se invece si rientra nell’ambito di sistemi già sperimentati e che ripetano esperienze già consolidate, non è necessario richiedere alcuna autorizzazione preventiva.
Le misure di sicurezza
“I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del codice)”. Ed ancora, si deve garantire che “in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini”, nonché “deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione”; “per il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto”; altresì “nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele”; “qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo” ed infine “la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza”.
La conservazione
Di regola “la conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che, sulla scorta anche del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, si ritiene non debba comunque superare la settimana”. In specifico “per i comuni e nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato "ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione". La cancellazione delle immagini deve avvenire automaticamente all’atto della scadenza del termine.
Applicazioni specifiche
“La installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla riservatezza" (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione”. Per cui essa deve essere volta essenzialmente alla prevenzione rispetto ai fenomeni di vandalismo, sciacallaggio etc. Si deve “ritenere lecita l'installazione di sistemi di videosorveglianza sia su mezzi di trasporto pubblici, sia presso le fermate dei predetti mezzi”. Si devono rispettare i “principi di necessità, proporzionalità e finalità; pertanto, occorre evitare riprese particolareggiate nei casi in cui le stesse non sono indispensabili in relazione alle finalità perseguite”. E’ da considerare lecito l’utilizzo della videosorveglianza “con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi”. L’uso degli autovelox e dei sistemi di controllo degli accessi a zone a traffico limitato sono leciti “se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate”. Si ricorda in particolare la necessità di fornire una informativa sulla esistenza di questi sistemi. La mancata applicazione dei principi dettati dal Garante determina le seguenti conseguenze: non utilizzabilità dei dati; blocco del trattamento; applicazione di sanzioni amministrative e penali.
Link su vademecum redatto dall’Anci:

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