IL TESTO DELL'ORDINANZA N° 38 / 2010
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari:
VISTO: il Rapporto di Servizio completo di planimetria e supportato da documentazione video, redatto, a seguito di ispezione subacquea, da personale militare appartenente al 3° Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera di Messina a seguito di ispezione subacquea, al fine di verificare lo stato delle banchine del Porto Sottomonastero dell’isola di Lipari successivamente all’evento sismico del 16/08/2010 e dalla quale si rilevava la presenza di numerosi e profondi sgrottamenti lungo la struttura della banchina commerciale e della banchina di punta Scaliddi, in particolare alla radice della banchina stessa in corrispondenza dei punti di approdo delle navi di linea;
TENUTO CONTO: delle considerazioni emerse a seguito del sopralluogo congiunto effettuato in data 13/09/2010 da personale appartenente a questo Comando e da un funzionario del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia – Calabria, Ufficio 4° - Opere Marittime per la Sicilia;
VISTA: La Nota prot. N° 0022598 in data 20/09/2010 del Provveditorato Interregionale Opere ubbliche Sicilia – Calabria Ufficio 4° - Opere Marittime per la Sicilia ed assunta al protocollo al n° 11867 del 21/09/2010, con la quale esprime parere per l’interdizione assoluta all’effettuazione di qualsiasi operazione commerciale da parte delle navi di linea, nonché la sosta notturna delle stesse navi lungo la banchina di Punta Scaliddi ed il primo tratto della banchina commerciale, che va dalla radice della stessa banchina e si estende in direzione Nord per Mt. 25 (venticinque) ;
VISTA: La Nota prot. N° 0022998 in data 24/09/2010 del Provveditorato Interregionale Opere ubbliche Sicilia – Calabria Ufficio 4° - Opere Marittime per la Sicilia ed assunta al protocollo n° 12194 del 25/09/2010, con la quale esprime il proprio parere favorevole circa la possibilità che i mezzi veloci di linea (Aliscafi, Monocarena, Catamarani, etc.), possano, in caso di condimeteo avverse, utilizzare il tratto di banchina di Punta Scaliddi già destinato a tale uso come scalo alternativo al pontile a giorno;
VISTA: La propria Ordinanza n° 19/2005 con la quale viene disciplinata la destinazione e l’uso delle banchine dei porti e degli approdi ricadenti nel territorio dell’isola di Lipari;
RITENUTO: dover provvedere, nell’immediato, ai fini cautelativi, allo scopo di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza delle operazioni portuali, all’interdizione di parte della predetta struttura portuale fino al ripristino della stessa;
VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del realtivo Regolamento di esecuzione;
NEL RENDERE NOTO CHE
La banchina di Punta Scaliddi nonché il tratto di banchina commerciale che va dall’angolo della radice della banchina stessa per un estensione di mt. 25 verso Nord, del Porto commerciale di Sottomonastero di Lipari (come si evince dall’allegata planimetria), sono interessati da numerosi e profondi sgrottamenti che rendono la porzione di struttura portuale, interessata da tali fenomeni, pericolosa per l’incolumità pubblica;
O R D I N A
Articolo 1
a) Allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza delle operazioni portuali, e fino a nuovo ordine, sono interdette le operazioni commerciali, l’ormeggio e la sosta delle Navi di Linea, lungo la banchina di Punta Scaliddi ed il tratto di banchina commerciale che si estende dall’angolo della radice della banchina stessa e fino a 25 metri in direzione Nord del Porto commerciale Sottomonastero dell’isola di Lipari;
b) E’ altresì interdetto il transito, la fermata e la sosta di qualsiasi veicolo a motore dal numero civico 28 di Via Tenente Mariano Amendola fino alla testata della banchina di Punta Scaliddi e ad una distanza inferiore a 5 (cinque) metri dal ciglio delle banchine denominate “commerciale” e “a giorno” del Porto Sottomonastero dell’isola di Lipari, ad eccezione di quelli appartenenti alle Forze Armate, di Polizia, Vigili del Fuoco e Sanitari, la cui circolazione si effettua sotto la diretta responsabilità del conducente;
c) Sono comunque consentite nella banchina di Punta Scaliddi, le operazioni commerciali effettuate dai mezzi veloci di linea (Aliscafi, Monocarena, Catamarani, etc.), che potranno utilizzare tale banchina solo come scalo alternativo in caso di condimeteo avverse e conseguente impossibilità ad operare nel pontile a giorno;
Articolo 2
Allo scopo di salvaguardare la pubblica l’incolumità, l’Amministrazione Comunale provvederà a ripristinare le aree di che trattasi interessate dai fenomeni di sgrottamento, con lavori di consolidamento strutturale e di manutenzione straordinaria, e nelle more, di provvedere urgentemente a predisporre idonea segnaletica indicante pericolo ed adottare ogni misura cautelativa (transennamenti, ostruzioni, delimitazioni, anche con l’uso di new jersey in pvc bianchi e rossi e installazioni di cartelli monitori), che impediscano il transito a persone e/o mezzi, nelle zone interessate dal pericolo.
Articolo 3
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione o se conduttori di un’unità da diporto ai sensi all’art. 53 del D.Lgs. del 17 luglio 2005 n°171;
Articolo 4
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che viene pubblicata mediante affissione all’albo dell’ufficio, attraverso gli organi di stampa, nonché tramite l’inserimento alla pagina “ordinanze” del sito web www.lipari.guardiacostiera.it
Articolo 5
La presente Ordinanza entra in vigore a far data dal 29.09.2010.
Lipari, 27.09.2010
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuseppe DONATO
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