(di Paolo Intilisano) Il Ministro della Giustizia, in applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 155 del 2012, ha ritenuto di autorizzare - per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2012 n. 15 e dopo aver acquisito i pareri previsti dalla legge - la trattazione dei procedimenti civili ordinari e delle controversie in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria pendenti alla data del 13 settembre 2013 presso un numero limitato di sedi soppresse nell’ambito della riforma della geografia giudiziaria.
L’intervento riguarda i Tribunali soppressi di maggiore dimensione per popolazione amministrata o per indice delle sopravvenienze ed è diretto a evitare che le procedure di accorpamento possano ritardare la definizione dei predetti procedimenti civili.
La selezione è stata effettuata con riferimento alle sedi soppresse caratterizzate alternativamente:
a) da un numero di abitanti superiore a 180.000 unità, corrispondenti alla metà della media nazionale dei tribunali provinciali assunta quale parametro di riferimento nell’attuazione della sopra richiamata legge delega realizzata con il decreto legislativo n. 155/2012;
b) da una sopravvenienza media annuale di 6.874 affari complessivi, corrispondente alla media delle sopravvenienze dei tribunali con popolazione superiore a 180.000 abitanti.
In relazione al primo parametro sono stati individuati i tribunali di Alba, Bassano del Grappa, Pinerolo e Vigevano; con riferimento al parametro della domanda di giustizia, sono stati individuati i Tribunali di Chiavari, Lucera, Rossano e Sanremo. Inoltre presso il Tribunale di Rossano si svolgeranno anche i dibattimenti penali relativi ai procedimenti pendenti alla data del 13 settembre 2013.
Pertanto, la riforma entrerà in vigore il prossimo 14 settembre, senza alcun ripristino di Tribunali soppressi, ma consentendo che i soli processi civili pendenti presso le sedi soppresse sopra indicate siano trattati in tali sedi, e ciò al fine di accelerare la loro definizione.
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