Nuovo chiarimento dell'Agenzia delle Entrate
Le
spese sanitarie sono detraibili anche senza prescrizione medica. Lo ha
chiarito il 1 giugno una circolare dell’Agenzia delle Entrate, chiarendo
che «possono essere ammesse alla detrazione d’imposta di cui
all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR le spese sostenute per le
prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali
elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, anche senza una
specifica prescrizione medica».A
sollecitare questo intervento erano state alcune associazioni di
operatori rientranti nelle "professioni sanitarie riabilitative", che
avevano protestato contro la circolare del 1° luglio 2010, che al
contrario, secondo prassi consolidata, definiva detraibili le spese
mediche «purché prescritte da un medico».
Ora
invece il Ministero ha fatto presente che «l’evoluzione delle
professioni sanitarie ha portato ad una progressiva autonomia ed
assunzione di responsabilità dirette dei professionisti e che la natura
sanitaria di una prestazione non può essere definita sulla base del
fatto che la stessa sia erogata a seguito di una prescrizione medica.
Per questo motivo il decreto del Ministro della salute di concerto con
il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2002
non prevede più l’obbligo della prescrizione medica ai fini
dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto. […] Ai fini della
detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato
dal professionista sanitario dovranno però risultare la relativa figura
professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa».Grazie amici e alla prossima.
B.M.Tedros
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