Quanto all’obbligo assunto dall’Italia, con la ratifica della Convenzione di Londra nel 1955, di “garantire ai Paesi alleati la libera fruizione delle installazioni militari di cui necessitano”, il ministro della Difesa precisa che “tale fruizione comprende necessariamente l’aggiornamento e il potenziamento dei sistemi tecnologici in uso, purche’ ovviamente autorizzato secondo le procedure di legge italiane”. E “tale risulta essere, per l’appunto, il ‘Muos’ rispetto agli apparati trasmissivi gia’ presenti a Niscemi”. L’esponente del governo sottolinea che “qualora tale realizzazione fosse impedita da provvedimenti di revoca potenzialmente censurabili sul piano della legittimita’, il ministero della Difesa potrebbe essere chiamato, sotto un profilo civilistico, a ristorare spese sostenute dalla controparte che, fidando sull’impegno assunto, ha appaltato i lavori”.
La dichiarazione di “non interesse” formulata il 31 ottobre 2006, “era specificamente riferita alla determinazione del valore residuo che l’Italia dovrebbe ristorare in caso di ipotetica acquisizione delle opere – chiarisce Mauro – Infatti, sulla base degli accordi internazionali, tale valore e’ meramente simbolico, pari a 1 dollaro, se il Paese ha dichiarato preventivamente che i lavori non vengono compiuti nel suo interesse”.
Per quanto riguarda poi la richiesta risarcitoria di 25.000 euro per ogni giorno di ritardo dal momento della sospensione”, Mauro spiega che “rientra nella linea di strategia processuale definita dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha proceduto alla quantificazione tenendo conto delle somme dovute alle ditte appaltatrici nel periodo in cui i lavori devono restare fermi”. In conclusione, “la proposizione del ricorso al Tar, pur in pendenza dello studio dell’Istituto superiore di Sanita’, e’ stata giustificata dalla necessita’ di evitare la scadenza dei relativi termini processuali”, specifica il ministro della Difesa.
La dichiarazione di “non interesse” formulata il 31 ottobre 2006, “era specificamente riferita alla determinazione del valore residuo che l’Italia dovrebbe ristorare in caso di ipotetica acquisizione delle opere – chiarisce Mauro – Infatti, sulla base degli accordi internazionali, tale valore e’ meramente simbolico, pari a 1 dollaro, se il Paese ha dichiarato preventivamente che i lavori non vengono compiuti nel suo interesse”.
Per quanto riguarda poi la richiesta risarcitoria di 25.000 euro per ogni giorno di ritardo dal momento della sospensione”, Mauro spiega che “rientra nella linea di strategia processuale definita dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha proceduto alla quantificazione tenendo conto delle somme dovute alle ditte appaltatrici nel periodo in cui i lavori devono restare fermi”. In conclusione, “la proposizione del ricorso al Tar, pur in pendenza dello studio dell’Istituto superiore di Sanita’, e’ stata giustificata dalla necessita’ di evitare la scadenza dei relativi termini processuali”, specifica il ministro della Difesa.
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