Pubblichiamo un documento inviato da Gesualdo Campo (Direttore generale assessorato regionale dei beni culturali e dell'idendità siciliana) ed inerente prg, regolamento edilizio, programma di fabbricazione e piani particolareggiati del comune di Lipari:
A definitivo riscontro della Soprintendenza in riferimento, con cui codesto servizio ha trasmesso copia della determina 23 novembre 2010 n.133 con la quale il dirigente dell'area tecnica del Comune di Lipari "ha preso atto dell'avvenuta efficacia e/o esecutività" del prg in oggetto "per decorrenza dei termini perentori fissati dall'art. 19, commi 1 e 2, della L.R. 71/78"; visti i commi 1 e 2 dell'art.19 efficacia degli strumenti urbanistici, salvaguardia della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 che cosi' recitano:
1) decorsi i termini per l'approvazione del prg, del regolamento edilizio, del programma di fabbricazione e dei piani particolareggiati senza che sia intervenuta alcuna determinazione di approvazione con modifiche di ufficio, di rielaborazione totale o parziale degli stessi, da parte dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, i predetti strumenti urbanistici diventano efficaci "a tutti gli effetti".
2) la susseguente determinazione dell'assessorato, da effettuarsi nel termine perentorio di 180 giorni, deve fare salvi tutti i provvedimenti emessi dal Comune nelle more dell'intervento assessoriale, ci conferma che l'efficacia di legge a tutti gli effetti del prg soddisfa, quanto al Comune di Lipari, il rinvio, contenuto in alcune norme del vigente Ptp delle Eolie, della autorizzazione paesaggistica "all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici", fermo restando l'apprezzamento di compatibilità di competenza".
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