Il decreto prevede che tra ogni stabilimento, area attrezzata o punto di ristoro debba essere lasciata una distanza minima di 100 metri. Dunque, nella parcellizzazione del litorale che può essere ceduto in concessione, i Comuni dovranno attenersi a questo limite. Il vincolo non c’è invece per i litorali delle isole minori, dentro gli ambiti portuali e lontano dalle spiagge (per esempio sulla strada costiera). Il fronte mare di ogni concessione non può superare i cento metri. E in queste zone l’altezza di ogni manufatto non potrà superare i 4 metri e mezzo mentre l’altezza delle sole cabine è limitata a 2 metri e 70 centimetri. I manufatti devono essere smontabili e realizzati con materiali eco-bio-compatibili: non è consentita la realizzazione di opere fisse in cemento.
Ogni costruzione in lidi, stabilimenti o ristoranti, può avere un massimo di tre colori di cui almeno due devono essere di tonalità simili. Tutti i manufatti realizzati nella stagione turistica devono essere poi smontati, pena la decadenza della concessione. E soprattutto, lo spazio utilizzato per lo stabilimento e quelli limitrofi devono essere puliti per tutto l’anno dal titolare della concessione. E nelle strutture vanno sempre sistemati i contenitori per la raccolta differenziata.
In ogni stabilimento balneare devono essere realizzati almeno tre bagni, di cui uno per disabili. Devono essere presenti anche cabine-spogliatoio pari almeno al 10% degli ombrelloni, due docce al coperto e 4 all’aperto (in questo caso con acqua fredda). La superfice che può essere data in concessione per lidi e stabilimenti non può essere superiore a 3 mila metri quadrati e di questa area solo il 10% può essere coperto.
Fin qui le regole per lidi e stabilimenti balneari. Ma ci sono anche precise prescrizioni per la spiaggia libera. Fra ogni lido dato in concessione va realizzato un accesso libero al mare: il limite massimo di distanza da un accesso all’altro è di 150 metri. La fascia di spiaggia libera va da un minimo di un metro e mezzo a un massimo di cinque metri dalla battigia.
C’è un margine di discrezionalità invece per la realizzazione di ristoranti e bar al di fuori dei lidi. Il limite è individuato nella «prudente valutazione del fabbisogno» e va comunque «privilegiato il rapporto di complementarietà con gli usi del mare». In ogni caso la superficie massima che può essere data in concessione per questi scopi non può superare i 400 metri quadrati, di cui solo la metà può essere coperta.
Nuove norme anche per la aree attrezzate per animali. Il decreto prevede che «si dovranno prevedere in prossimità di alcuni stabilimenti balneari degli spazi riservati agli animali domestici». Qui dovranno sempre trovarsi un’area per il gioco degli animali, 10 box all’ombra in cui sistemare i cani (con struttura in legno e copertura in canne). Dovranno essere realizzati anche servizi per fare la doccia al cane. Per quanto riguarda chioschi e ristoranti, la superficie occupata non può essere superiore a 100 metri quadrati al netto di pedane e piattaforme.
Sulla scorta di queste indicazioni, i Comuni dovranno approvare in consiglio il Piano di utilizzo del demanio entro 180 giorni. I piani vanno poi spediti all’assessorato regionale all’Ambiente che li approva entro i successivi 60 giorni. I canoni restano invece immutati: l’ultimo decreto di aumento è di un anno e mezzo fa.
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