COMUNE DI LIPARI
IL SINDACO
VISTA la nota del commissariato di P.S. di Milazzo Categ. 10.B/09 del 18/03/2009, con la quale viene fatto rilevare che "in concomitanza dell'esercizio di attività di trattenimenti musicali e danzanti, vengono di frequente segnalati episodi di disturbo alla quiete pubbloica che impongono una valutazione circa l'opportunità di intraprendere idonee iniziative dirette ad incidere significativamente su tali aspetti, ripristinando condizioni di ottimale vivibilità a tutela anche delle esigenze di mobilità della collettività";
RICHIAMATE le ordinanze Sindacali n. 71 del 22 aprile 2003 e n. 48/06 del 07 agosto 2006;
CONSIDERATO che i titolari di pubblici esercizi continuano a non ottemperare a quanto disposto dal D.P.C.M. n.215 del 16 aprile 1999;
VISTO l'art. 9 comma 1 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, che consente al Sindaco l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti per il temporaneo contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività;
RICORDATO che, secondo la normativa vigente, l'intrattenimento deve intendersi come attività semplicemente accessoria, che mai deve sostituirsi a quella principale per la quale si è ottenuta regolare licenza (bar, ristorante, ecc.);
CONSIDERATO che in questo periodo l'afflusso turistico è notevole;
AL FINE di evitare schiamazzi notturni selvaggi ed incontrollati;
VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali della Regione Siciliana;
ORDINA
IN VIA CONTINGIBILE E URGENTE
1) consentire intrattenimenti musicali, presso le attività di pubblici esercizi, secondo gli orari di seguito elencati:
- dalle ore 19,00 alle ore 24,00, valido per tutto il mese di luglio ad eccezione del venerdì e sabato con re e chiusura alle ore 00,30;
- dalle ore 19,00 alle ore 01,30 dal 1° al 23 agosto;
- dalle ore 19,00 alle ore 00,30 dal 24 al 31 agosto;
- dal 1° settembre e seguenti dalle ore 19,00 alle ore 24,00;
INFORMA CHE
*La violazione della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa nei confronti del trasgressore da € 1.032,00 a € 10.329,00;
*In caso di accertamento di tre infrazioni il Dirigente dei IV Settore di questo Ente ordinerà obbligatoriamente la chiusura fino al massimo di sette giorni del pubblico esercizio;
La presente sostituisce la precedente ordinanza in materia (n. 48/06 del 7/8/2006);
DISPONE
Che copia della presente va resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo della Residenza Municipale, nonchè sul sito web ufficiale del Comune di Lipari www.comunelipari.it e notificata a tutte le forze dell'ordine preposte alla vigilanza.
La P.M. e tutte le forze dell'ordine sono incaricati dell'esecuzione e della osservanza della presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650 e 659 del C.P..
Dalla residenza Municipale 01/07/2009
IL SINDACO
Dott. Mariano Bruno
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