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lunedì 5 gennaio 2009

La "bozza" di mozione sui trasporti marittimi proposta dal comitato che sarà sottoposto alla valutazione e approvazione dei consigli comunali eoliani

MOZIONE SUI TRASPORTI MARITTIMI ESSENZIALI PER LE ISOLE EOLIE
Le Amministrazioni Comunali di Lipari, S. Marina Salina, Malfa e Leni, le Forze Politiche locali rappresentate nei Consigli Comunali e le Associazioni di Categoria interessate di intesa con l’ANCIM Sicilia esprimono forte preoccupazione per il futuro dei servizi marittimi della Siremar che collegano le Isole Eolie ed il territorio nazionale.
Premesso
che la Tirrenia con le sue controllate regionali Siremar, Caremar, Toremar e Saremar esercita un servizio pubblico di cabotaggio marittimo per le isole minori Italiane in base a specifiche convenzioni scadute il 31.12.2008;
che la Finanziaria 2007 (Legge n° 296 del 27/12/2006) art. 1 comma 998, ha predisposto la stipula di nuove convenzioni tra lo Stato e le società di cui sopra, aventi scadenza non anteriore al 31/12/2012, al fine di predisporre e completare il processo di liberalizzazione del settore di cabotaggio marittimo privatizzando le società esercenti i servizi di collegamento essenziali;
che il comma 999 dell’art 1 della Legge n° 296 del 27/12/2006, prevede nelle more della stipula delle suddette convenzioni e della verifica della loro compatibilità con il regime comunitario, l’applicazione delle convenzioni attualmente in vigore;
Per quanto sopra il Ministero delle Finanze vista la complessità dell’operazione ha chiesto alla Commissione Europea il mantenimento dell’attuale sistema regolatorio fino alla data del 31/12/2009.
Considerato
Che l'Unione Europea, che sollecita e sovrintende al processo di privatizzazione, ha riconosciuto nel Trattato di Amsterdam, la possibilità di una deroga per le realtà insulari e periferiche che all’art. 158 ha aggiunto un allegato (numero 30) chiamato "Dichiarazione sulle regioni insulari" nel quale la Conferenza riconosce che queste soffrono, a motivo della loro insularità, di svantaggi strutturali il cui perdurare ostacola lo sviluppo economico e sociale.
Che quindi ai sensi degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, si è definito che “un obbligo di servizio pubblico può essere imposto per garantire servizi regolari verso porti che collegano regioni periferiche della Comunità o rotte poco servite e considerate vitali per lo sviluppo economico delle regioni interessate, nei casi in cui il libero gioco delle forze di mercato non garantirebbe un sufficiente livello del servizio”.
Che mediante l’osservanza di questi obblighi si mira a garantire il rispetto del principio di continuità territoriale e un livello sufficiente di servizi regolari di trasporto verso le isole minori, in modo da soddisfare le esigenze di sviluppo economico e sociale di queste ultime.
Che in ragione di ciò, la Commissione della Comunità Europea ha chiaramente affermato che il sistema di convenzioni pubbliche ai vettori marittimi può giustificarsi soltanto in riferimento a quelle linee, come quella relativa ai collegamenti con le isole minori, in cui il servizio non può essere svolto adeguatamente da imprese private.
Che, in ogni caso, secondo la giurisprudenza comunitaria, per aver diritto alla compensazione, gli obblighi di servizio pubblico devono essere fissati in anticipo e con precisione dalle autorità pubbliche senza lasciare all’impresa incaricata del servizio la libertà di determinare il numero delle frequenze da operare ovvero di decidere autonomamente se le convenga o no prestare tale servizio in funzione del mercato.
Ritenuto
Che in virtù del vigente quadro normativo :
i servizi di collegamento marittimo con le isole minori “debbono assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate,………….” ( comma 1 dell’art. 8 della legge n° 684/74);
“ il numero delle linee, la periodicità dei collegamenti ed il tipo di naviglio debbono essere adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini, contribuendo a promuovere lo sviluppo socio – economico di ciascuna isola” (art. 3 Legge 169/75);
che le modifiche delle convenzioni vigenti sono ammesse solo quando “per esigenze economiche e sociali si ravvisi la necessità di migliorare il servizio” (art. 4 legge 169/75).
Visto
la natura dell’arcipelago eoliano che da qualche tempo hanno avviato un processo di sviluppo eco-sostenibile caratterizzato, da un turismo ancora fortemente concentrato nella stagione estiva;
che non esistono le condizioni per garantire un’attività di cabotaggio di natura privatistica ma che rimane necessario, un sostegno pubblico a questo servizio decisivo sia per la qualità della vita dei cittadini sia per lo stesso sviluppo socio-economico dell’arcipelago eoliano;
che il principio della continuità territoriale e la domanda di mobilità dei cittadini delle isole minori siciliane, a garanzia del soddisfacimento dei bisogni primari del cittadino (salute, istruzione, sicurezza, giustizia, lavoro), è stabilito dall’art. 3 della Costituzione e dal trattato di Amsterdam;
non esistono le condizioni per garantire un’attività di cabotaggio di natura privatistica tanto che anche gli operatori privati attualmente presenti sul territorio, nonostante operino su tratte commercialmente appetibili, riescono a garantire il servizio soltanto grazie ad un sostanzioso contributo pubblico, erogato dalla Regione Siciliana;
il collegamento Eolie-Napoli rappresenta da quasi un secolo il sostegno e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni dell’intero arcipelago e di alcune comunità che sono cresciute nella consapevolezza di tale collegamento;
attraverso programmi di finanziamento e sviluppo comunitari (488, patti territoriali ecc.), gli imprenditori isolani hanno sostenuto notevoli investimenti per la realizzazione di strutture turistico-ricettive e commerciali che presuppongono il miglioramento dei servizi di collegamento esistenti al momento in cui tali investimenti sono stati pianificati ed attuati.
Considerato
la disastrosa gestione degli ultimi anni (soprattutto quella relativa agli anni 2007 e 2008) da parte della Siremar che ha portato alla soppressione di diverse linee di aliscafi e navi procurando disagi notevoli a cittadini e visitatori delle Isole Eolie, tra i quali la soppressione parziale, da circa due mesi, delle linee C6 e C2, alcune delle quali rientrano tra quelle previste dal piano della protezione civile per i casi di evacuazione degli abitanti delle isole in caso di rischio sismico legato all’attività vulcanica;
che servizi appaltati, con contratto quinquennale, ai vettori privati N.G.I. e Usticalines sono ad integrazione di quelli erogati dalla Siremar, a supporto dello sviluppo socio-economico e (nel caso della N.G.I.) per poter assicurare il trasporto di carburante e merci pericolose;
che i collegamenti erogati dai vettori privati hanno dimostrato in diverse occasioni di non essere sufficienti ed in grado di garantire i servizi nei termini previsti.
CHIEDONO
lo scorporo immediato della società Siremar dalla Tirrenia con il blocco del processo di privatizzazione della stessa Siremar, in quanto la suddetta società garantisce servizi pubblici essenziali verso aree periferiche quali le isole minori siciliane e quindi perfettamente compatibili con la vigente normativa dell’Unione Europea;
che per la Siremar si preveda nel medio e lungo termine una compagine sociale costituita dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni isolani interessati;
una radicale ristrutturazione aziendale della Siremar che consenta, ottimizzando le risorse disponibili, di garantire servizi più efficienti mirati al reale soddisfacimento della domanda e delle esigenze del territorio;
la stipula di una nuova convenzione con la società Siremar sino al 31/12/2012 cosi come previsto nel comma 998 dell’art. 1 della legge n°296 del 27/12/2006, che preveda i collegamenti e le frequenze necessarie a garantire – unitamente a quelli erogati da Usticalines e N.G.I., attualmente finanziati dalla Regione Siciliana - servizi (vedi allegato 1) adeguati ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse alla mobilità e allo sviluppo economico e sociale delle comunità isolane (comma 1 dell’art. 8 della legge n° 684/74);
l’apertura di un tavolo tecnico permanente di concertazione tra le Amministrazioni centrali, regionali, locali e i rappresentanti delle forze politiche, associazioni e dei sindacati, che possa valutare e monitorare l’efficienza dei servizi oggetto di convenzione;
lo stanziamento per gli ani 2009, 2010 e 2011 delle somme necessarie a garantire i servizi dettagliati in allegato (1) o quantomeno quelli già previsti per le annualità 2005 e 2006;
il blocco della dismissione del naviglio ed il rinnovo dello stesso prevedendo unità conformi agli standard europei e pertanto in grado di ottenere una considerevole riduzione dei costi di gestione;
di considerare la tratta Eolie-Napoli come trasporto pubblico locale al pari dei collegamenti con Milazzo;
che la Regione Siciliana assuma un ruolo attivo dichiarando immediatamente la propria disponibilità ad entrare nella proprietà e nella gestione della nuova Siremar a fianco dello Stato e delle altre amministrazioni isolane interessate, stanziando a tal fine le risorse adeguate;
il mantenimento degli attuali livelli occupazionali nell’ambito degli organici della società Siremar.
Convinti che prevarranno le ragioni della giustizia e del buon senso ci appelliamo al Parlamento, al Governo, all’Unione Europea e alla Regione Siciliana perché mettano in atto tutto quanto di loro competenza per soddisfare le suddette legittime richieste al fine di garantire alle popolazioni isolane quanto sancito dalla Nostra Costituzione.
Lipari, 05/01/2009