I consiglieri ritengono che l'elezione dell'avv. Emanuele Carnevale, avvenuta in quella seduta con i soli voti dei consiglieri di minoranza e dei due autonomi del Faro, sia illeggittima per tutta una serie di motivi. Tra questi la non definita identificazione del difensore eletto(sarebbe stato specificato solo avv. Emanuele Carnevale, senza l'aggiunta di ulteriori dati), l'impossibilità ad essere eletto da parte di chi ha ricoperto negli ultimi 4 anni l'incarico di amministratore(Carnevale è stato consigliere comunale sino al 2007).
Infine viene fatto rilevare che l'elezione dell'avv. Carnevale è in contrasto con quanto previsto dallo Statuto del comune di Lipari. L'art. 60 (modificato nei comma 2° e 3° da due delibere consiliari del settembre 2002) che prevede e disciplina la figura del difensore civico recita " Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale fra tutti gli iscritti nelle liste elettorali del comune di Lipari che si trovino nelle condizioni previste nei commi successivi. Viene eletto difensore civico colui che otterrà la maggioranza assoluta dei votanti. Per la validità della seduta occorre la presenza di un numero di consiglieri corrispondente alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati".
Il passaggio in neretto, riportato come l'intero comma 2°, dal dirigente Giovanni Famularo nella proposta di deliberazione consiliare, renderebbe nulla, secondo i consiglieri di maggioranza, l'elezione suddetta.