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lunedì 9 febbraio 2009
Le Zps rientrano tra le aree naturali protette
(gazzetta del sud) Lo scorso 4 febbraio è stata depositata la sentenza n. 302 della Prima sezione del Tar per la Sicilia occidentale (presidente Giorgio Giallombardo, estensore Roberto Valenti) con il quale è stato accolto il ricorso di Legambiente-Wwf e Lipu e annullato il decreto 22 ottobre 2007 dell'allora assessore regionale al Territorio Interlandi con cui non si applicavano le norme di tutela volute dallo Stato sulle zone di protezione speciale e sui siti di importanza comunitaria. «La sentenza dei magistrati del Tar ha un grandissimo rilievo – dichiara Angelo Dimarca, responsabile regionale del Dipartimento conservazione natura– Viene ribadito con forza che le 29 zone di protezione speciale (già individuate dall'Unione Europea) e le 204 zone speciali di conservazione (di prossima individuazione sulla base dei siti di importanza comunitaria già presenti in Sicilia) rientrano tra le aree naturali protette, sono sottoposte alla relativa tutela penale e paesaggistica, e nella loro gestione e protezione va garantito il rispetto dei criteri minimi di conservazione fissati dallo Stato. Ciò avrà un effetto molto concreto sulla tutela di ben 233 aree di interesse naturalistico che coprono oltre il 10 del territorio regionale. Questa sentenza giunge a pochi giorni da quella della Corte Costituzionale sui parchi nazionali e sconfessa ancora una volta la linea del vecchio governo regionale di abbassare il livello di tutela sulle aree naturali protette regionali, come dimostrano anche i ripetuti interventi censori del Commissario dello Stato».«Questa sentenza del Tar – continua l'Avv. Nicola Giudice del Centro di azione giuridica di Legambiente Sicilia - ha anche un grande rilievo perché ribadisce in modo chiaro che con la riforma della Costituzione la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente e la tutela dell'ecosistema sono di competenza esclusiva dello Stato, prevalgono quindi sulla normativa settoriale regionale e le regioni, anche quelle a statuto speciale, possono intervenire soltanto per adottare norme di tutela ambientale più restrittive rispetto a quella statale».