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giovedì 9 settembre 2010

ATO, COMUNE E DURC. Ci scrive l'ad dell'ATO, Mimmo Fonti che allega anche una nota chiarificatrice su chi deve richiedere il DURC

Caro Salvatore,
ti allego una nota di chiarimenti relativa al DURC.
Per avere l'attestato occorrono circa gg.30, avrebbe fatto bene il comune a richiederlo a tempo debito per non causare il grave ritardo dei pagamenti.
Le fatture sono state da noi protocollate nella prima settimana del mese successivo a quello di competenza, quindi quella di maggio a giugno e così via.
Ad oggi non sono stati fatti i relativi pagamenti anche se il Comune è riuscito ad avere un equipollente del durc che comunque gli consentirebbe il pagamento.
Si noterà che la nota esplicativa parla di appalti. L'Ato ha invece avuto una cessione dei servizi senza gara ma attraverso una norma legislativa, inoltre la società a cui fa riferimento l'Ato è totalmente pubblica ed il Comune di Lipari la partecipa per circa il 75%.
Caro Salvatore tutti possiamo sbagliare, il Comune ha sbagliato ma non ritiene di ammetterlo anzi si accontenta di ricevere un decreto ingiuntivo, che certamente è servito a responsabilizzarli.
Mimmo Fonti (A.D.).

Chi deve richiedere il DURC?
Si segnala che con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 è stato convertito il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare, in funzione anti-crisi, il quadro strategico nazionale. La predetta Legge all’art. 16 bis, comma 10 ha stabilito che: “in attuazione dei principi stabiliti dall’art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n, 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio, in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”. Pertanto, così come chiarito anche dalla nota INAIL prot. n. 2747 del 4 febbraio 2009, “l’obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato ad esclusivo carico delle stazioni appaltanti”.
Tanto dato, si invitano tutte le Uadr, che non abbiano già provveduto in merito, ad acquisire il DURC delle ditte, avvalendosi direttamente del portale messo a disposizione dallo Sportello Unico Previdenziale, previa acquisizione del codice PIN di accesso, il quale potrà essere richiesto presso ogni sede dell’INPS e dell’INAIL o della Cassa Edile territorialmente competente.

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