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venerdì 25 gennaio 2013

Servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere. Il consigliere Gugliotta e Rizzo (Vento Eoliano) scrivono al sindaco


Al Sindaco del Comune di Lipari
Rag. Marco Giorgianni
OGGETTO: Richiesta contributo ai sensi della Legge Regionale n. 17 del 1 Settembre 1998 riguardante il servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane,
      Considerato che con la Legge Regionale l settembre 1998, n. 17, è stato istituito il servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, con finalità di prevenzione e tutela della incolumità dei bagnanti durante la stagione estiva.
  Tale servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere dell’arcipelago risulta strumento indispensabile al fine di garantire l’incolumità e la sicurezza dei bagnanti in realtà come le nostre ad alta criticità  sismica.
      Considerato che  i Comuni costieri interessati sono tenuti ad individuare le spiagge ricadenti nel territorio da adibire alla balneazione  e il Comune di Lipari dal 1995 ha predisposto un apposito piano di utilizzazione delle spiagge con l’individuazione puntuale delle spiagge da destinare alla balneazione controllata ed alla balneazione libera nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Capitaneria di Porto.
Lungo tali spiagge, secondo quanto previsto dalla legge regionale n.17,  i Comuni sono tenuti ad assicurare un servizio di vigilanza balneare con la presenza di bagnini di salvataggio e altresì bisogna provvedere a dotare le spiagge delle attrezzature e dei servizi necessari per l’incolumità della vita a mare.  Il servizio predisposto deve essere assicurato tutti i giorni, senza interruzioni, dalle 9 alle ore 19, per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi giorni tra il 1° maggio e il 30 settembre di ogni anno. Ai sensi dell’art. 2 della legge succitata  lungo le spiagge libere di propria pertinenza i comuni sono tenuti ad assicurare la presenza di almeno due bagnini di salvataggio ogni 150 metri  e fino ad un massimo di due chilometri . Il personale di salvataggio addetto alla vigilanza balneare deve essere munito di brevetto di salvataggio rilasciato dalla Società Nazionale di salvamento o dalla federazione nazionale di nuoto. Tale servizio può essere espletato sia direttamente dal Comune  o mediante affidamento ad imprese, società ed associazioni specializzate nel settore. Nel caso di gestione diretta, i comuni provvedono all’assunzione dei bagnini tramite richiesta numerica all’ufficio di collocamento creando così un ulteriore possibilità di lavoro per i  giovani eoliani in possesso del previsto brevetto.
 Considerato altresì che l’Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad erogare un contributo annuo pari al 50% degli oneri retribuitivi relativi al personale addetto alla vigilanza ed al salvataggio . Un contributo annuo pari alla metà del restante 50% sarà erogato a ciascun comune dalla provincia regionale competente per territorio, non comportando così alcun impegno di spesa per il nostro Comune. Necessario risulta  ai fini della possibilità di ammissione al contributo  far pervenire apposita istanza documentata  all’Assessore Regionale degli enti locali entro il 31 gennaio di ogni anno e l’Assessore successivamente provvederà ad assegnare le somme entro il 31 marzo di ogni anno.  Tutto ciò considerato
Si chiede
Se è stata presentata apposita  istanza documentata all’Assessorato regionale degli enti locali cosi come previsto dall’art. 5 della Legge Regionale 1 settembre 1998 n. 17 ai fini dell’attribuzione del contributo e in caso contrario di provvedere urgentemente alla relativa trasmissione.  
Avv. Francesco Rizzo (Fondatore Vento Eoliano)                                                                 
Dott.ssa Annarita Gugliotta (Cons. Com. Vento Eoliano) 

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