Al Sindaco del Comune di Lipari
Rag. Marco Giorgianni
OGGETTO: Richiesta contributo ai
sensi della Legge Regionale n. 17 del 1 Settembre 1998 riguardante il servizio
di vigilanza e salvataggio per le spiagge
libere siciliane,
Considerato che con la Legge Regionale l
settembre 1998, n. 17, è stato istituito il servizio
di vigilanza e
salvataggio per le spiagge libere siciliane, con finalità di prevenzione
e tutela della incolumità
dei bagnanti durante la stagione estiva.
Tale servizio di vigilanza e salvataggio per
le spiagge libere dell’arcipelago risulta strumento indispensabile al fine di
garantire l’incolumità e la sicurezza dei bagnanti in realtà come le nostre ad
alta criticità sismica.
Considerato che i Comuni costieri interessati sono tenuti ad
individuare le spiagge ricadenti nel territorio da adibire alla balneazione e il Comune di Lipari dal 1995 ha predisposto
un apposito piano di utilizzazione delle spiagge con l’individuazione puntuale
delle spiagge da destinare alla balneazione controllata ed alla balneazione
libera nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Capitaneria di Porto.
Lungo tali spiagge,
secondo quanto previsto dalla legge regionale n.17, i Comuni sono tenuti ad assicurare un servizio
di vigilanza balneare con la presenza di bagnini di salvataggio e altresì
bisogna provvedere a dotare le spiagge delle attrezzature e dei servizi
necessari per l’incolumità della vita a mare. Il servizio predisposto deve essere assicurato
tutti i giorni, senza interruzioni, dalle 9 alle ore 19, per un periodo non
inferiore a sessanta giorni e non superiore a centoventi giorni tra il 1°
maggio e il 30 settembre di ogni anno. Ai sensi dell’art. 2 della legge
succitata lungo le spiagge libere di
propria pertinenza i comuni sono tenuti ad assicurare la presenza di almeno due
bagnini di salvataggio ogni 150 metri e
fino ad un massimo di due chilometri . Il personale di salvataggio addetto alla
vigilanza balneare deve essere munito di brevetto di salvataggio rilasciato
dalla Società Nazionale di salvamento o dalla federazione nazionale di nuoto.
Tale servizio può essere espletato sia direttamente dal Comune o mediante affidamento ad imprese, società ed
associazioni specializzate nel settore. Nel caso di gestione diretta, i comuni
provvedono all’assunzione dei bagnini tramite richiesta numerica all’ufficio di
collocamento creando così un ulteriore possibilità di lavoro per i giovani eoliani in possesso del previsto
brevetto.
Considerato altresì che l’Assessore regionale
per gli enti locali è autorizzato ad erogare un contributo annuo pari al 50%
degli oneri retribuitivi relativi al personale addetto alla vigilanza ed al
salvataggio . Un contributo annuo pari alla metà del restante 50% sarà erogato
a ciascun comune dalla provincia regionale competente per territorio, non
comportando così alcun impegno di spesa per il nostro Comune. Necessario
risulta ai fini della possibilità di
ammissione al contributo far pervenire
apposita istanza documentata all’Assessore
Regionale degli enti locali entro il 31 gennaio di ogni anno e l’Assessore
successivamente provvederà ad assegnare le somme entro il 31 marzo di ogni anno. Tutto ciò considerato
Si chiede
Se è stata presentata
apposita istanza documentata
all’Assessorato regionale degli enti locali cosi come previsto dall’art. 5
della Legge Regionale 1 settembre 1998 n. 17 ai fini dell’attribuzione del
contributo e in caso contrario di provvedere urgentemente alla relativa
trasmissione.
Avv.
Francesco Rizzo (Fondatore Vento Eoliano)
Dott.ssa Annarita Gugliotta (Cons.
Com. Vento Eoliano)
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