L'imposta di sbarco sulle isole è dovuta solo se si viaggia con una compagnia di navigazione che fornisce collegamenti di linea. Lo ha stabilito il Tar Toscana con la sentenza 2058/2012, accogliendo il ricorso del ministero dell'Economia contro un regolamento comunale che estendeva il prelievo agli «altri vettori pubblici e/o privati».
La legge 44/12 consente ai Comuni delle isole minori di istituire un nuovo tributo in alternativa all'imposta di soggiorno, da applicare fino a un massimo di 1,50 euro e riscosso dalle compagnie di navigazione con il prezzo del biglietto. I proventi sono destinati a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei relativi servizi pubblici locali. La nuova tassa è stata introdotta dalle principali isole turistiche, tra cui Capri, La Maddalena, Capraia, Giglio, Tremiti, Ischia, Ponza.
La norma si riferisce alle sole compagnie di navigazione di linea, obbligate a riscuotere l'imposta al momento del rilascio del biglietto di imbarco, da versare poi nelle casse comunali secondo le modalità previste dalla legge 44/12 e dal regolamento locale.
La legge 44/12 consente ai Comuni delle isole minori di istituire un nuovo tributo in alternativa all'imposta di soggiorno, da applicare fino a un massimo di 1,50 euro e riscosso dalle compagnie di navigazione con il prezzo del biglietto. I proventi sono destinati a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei relativi servizi pubblici locali. La nuova tassa è stata introdotta dalle principali isole turistiche, tra cui Capri, La Maddalena, Capraia, Giglio, Tremiti, Ischia, Ponza.
La norma si riferisce alle sole compagnie di navigazione di linea, obbligate a riscuotere l'imposta al momento del rilascio del biglietto di imbarco, da versare poi nelle casse comunali secondo le modalità previste dalla legge 44/12 e dal regolamento locale.
La legge:
LEGGE 26 aprile 2012, n. 44
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0068) (GU n.99 del 28-4-2012 - Suppl. Ordinario n. 85 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/2012.
«2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire,con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione e' responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non e' dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti.
I comuni possono prevedere nel regolamento modalita' applicative del tributo, nonche' eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali"»;
Mi sembrano altrettanto interessanti le considerazioni che fa il sindaco dell'isola toscana alla sentenza: «Una sentenza emessa peraltro in condizioni di evidente distrazione per quanto concerne la memoria difensiva presentata dal Comune che spiegava, rispetto alle due delibere richiamate sulla competenza del consiglio comunale e sulla risoluzione di un’eventuale controversia in sede tributaria, così come ampiamente argomentati, di avere già modificato il regolamento oggetto della diatriba, fin dalla metà di febbraio scorso. Quindi il nuovo regolamento era stato approvato affinché fosse il Consiglio Comunale a regolamentare le esenzioni o le riduzioni del tributo».
Dunque contesta la decisione del Tar e annuncia battaglia: «Il Comune di Isola del Giglio per questi motivi e certo della correttezza dell’applicazione della tassa, ricorrerà al Consiglio di Stato rimarcando in modo netto che non devono esistere discriminazioni fra i turisti che arrivano con un vettore rispetto a un altro. Si tratta appunto di tassa di sbarco e non e non di tassa in base al mezzo usato per arrivare sulle isole. Per questo motivo abbiamo già interessato, inoltre, l’Associazione Nazionale Isole Minori perché si faccia promotrice a livello nazionale di un’azione forte contro i continui provvedimenti penalizzanti che vengono presi nei confronti di territori già fortemente messi alla prova e che rischiano di sparire definitivamente».
Poi una stoccata al ministero dell’economia che ha impugnato gli atti del Giglio davanti al Tar: «Alla luce di una tassa che avrebbe dovuto trasformarsi in una compensazione economica dei piccoli comuni come le isole, visti i tagli disastrosi sferrati dal Governo, il ministero avrebbe potuto promuovere una legislazione che ad oggi non chiarisce quali vettori siano da considerare di linea e quali non lo siano. Così, a seguito della sentenza del Tar, il Comune è costretto a violare il principio comunitario della libera concorrenza considerato che le cosiddette compagnie di linea, dovranno applicare la tassa, mentre le compagnie non dichiarate tali potranno essere esentate. Ritengo sia un’incolpevole distrazione perché, per lo stesso motivo, ricordando che le isole minori hanno tutte adottato un unico regolamento, la IV sezione del Tar di Catania, sulla stessa materia con l’ordinanza 148/2013 ha decretato, rispetto allo stesso ricorso presentato dal ministero, l’esatto opposto.
Massimo Ristuccia
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0068) (GU n.99 del 28-4-2012 - Suppl. Ordinario n. 85 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/2012.
«2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire,con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione e' responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non e' dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti.
I comuni possono prevedere nel regolamento modalita' applicative del tributo, nonche' eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali"»;
Mi sembrano altrettanto interessanti le considerazioni che fa il sindaco dell'isola toscana alla sentenza: «Una sentenza emessa peraltro in condizioni di evidente distrazione per quanto concerne la memoria difensiva presentata dal Comune che spiegava, rispetto alle due delibere richiamate sulla competenza del consiglio comunale e sulla risoluzione di un’eventuale controversia in sede tributaria, così come ampiamente argomentati, di avere già modificato il regolamento oggetto della diatriba, fin dalla metà di febbraio scorso. Quindi il nuovo regolamento era stato approvato affinché fosse il Consiglio Comunale a regolamentare le esenzioni o le riduzioni del tributo».
Dunque contesta la decisione del Tar e annuncia battaglia: «Il Comune di Isola del Giglio per questi motivi e certo della correttezza dell’applicazione della tassa, ricorrerà al Consiglio di Stato rimarcando in modo netto che non devono esistere discriminazioni fra i turisti che arrivano con un vettore rispetto a un altro. Si tratta appunto di tassa di sbarco e non e non di tassa in base al mezzo usato per arrivare sulle isole. Per questo motivo abbiamo già interessato, inoltre, l’Associazione Nazionale Isole Minori perché si faccia promotrice a livello nazionale di un’azione forte contro i continui provvedimenti penalizzanti che vengono presi nei confronti di territori già fortemente messi alla prova e che rischiano di sparire definitivamente».
Poi una stoccata al ministero dell’economia che ha impugnato gli atti del Giglio davanti al Tar: «Alla luce di una tassa che avrebbe dovuto trasformarsi in una compensazione economica dei piccoli comuni come le isole, visti i tagli disastrosi sferrati dal Governo, il ministero avrebbe potuto promuovere una legislazione che ad oggi non chiarisce quali vettori siano da considerare di linea e quali non lo siano. Così, a seguito della sentenza del Tar, il Comune è costretto a violare il principio comunitario della libera concorrenza considerato che le cosiddette compagnie di linea, dovranno applicare la tassa, mentre le compagnie non dichiarate tali potranno essere esentate. Ritengo sia un’incolpevole distrazione perché, per lo stesso motivo, ricordando che le isole minori hanno tutte adottato un unico regolamento, la IV sezione del Tar di Catania, sulla stessa materia con l’ordinanza 148/2013 ha decretato, rispetto allo stesso ricorso presentato dal ministero, l’esatto opposto.
Massimo Ristuccia
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