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lunedì 7 giugno 2010

TARSU. La Commissione Tributaria regionale da ragione al comune di Lipari. Cinque società alberghiere devono pagare complessivamente circa 91mila euro

Arrivano le prime sentenze della Commissione Tributaria Regionale sul braccio di ferro instauratosi tra alcune società alberghiere e il comune di Lipari per quanto riguarda la TARSU del 2002.
La commissione, come si legge nelle successive motivazioni, hanno riformato la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale, accogliendo il ricorso del comune di Lipari e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, confermato la cartella di pagamento impugnata.
La commissione ha di conseguenza ritenute legittime le cartelle emesse nei confronti di:
Gattopardo Park Hotel € 10.927,42 (sentenza del 21-01-2010)
Sirenetta Park Hotel € 21.420,18 (sentenza del 21-01-2010)
La Vela S.p.A. € 11.513,98 (sentenza del 21-01-2010)
S.I.A.T. S.p.A. € 24.170,34 (sentenza del 21-01-2010)
C.E.A. Conti Eller Alberghi srl € 23.984,72 (sentenza del 21-01-2010)
LE MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE (VALGONO PER TUTTI I CASI SOPRA ESPLICITATI)
La Commissione, riunitasi in camera di consiglio, udito il relatore ed esaminati gli atti, osserva quanto segue. I primi giudici hanno annullato la cartella di pagamento impugnata in quanto "il provvedimento di aumento tariffario doveva essere motivato (ex art. 69, comma 2, dlgs.n. 507/93) con l´indicazione specifica dei dati ed elementi previsti nel succitato articolo". I motivi di appello sono sostanzialmente riconducibili alla legittimità degli atti generali presupposti, sulla base dei quali è stata effettuata l´iscrizione a ruolo della Tarsu per l´anno 2002.In primis, questo Collegio osserva che tutte le questioni attinenti agli atti deliberativi, relativi alla istituzione, gradazione, ecc, di tributi, esulano dalla competenza del giudice tributario, essendo rimessi, invece, secondo i principi generali, a quella del giudice amministrativo.
Nel caso in esame la TARSU iscritta a ruolo a carico del ricorrente era stata determinata sulla base delle tariffe deliberate in base al Regolamento n.118 del 22.12.1997, nonché della Determina Sindacale n.19 del 02.11.2001, che il TAR di Catania con la sentenza n. 1590/04 del 18.05.2004 aveva parzialmente annullato, avendoli ritenuti non sufficientemente motivati in merito alle indicazioni delle differenze quantitative e qualitative di rifiuti producibili negli alberghi rispetto alle civili abitazioni. Il Comune di Lipari con deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 15.09.2006 e con la successiva Determina Sindacale n.24 del 04.04.2007, ha sanato con efficacia ex tunc tutti gli atti di determinazione tariffaria precedente, sula base dei risultati conseguiti mediante i rilevamenti effettuati per le categorie degli alberghi e delle abitazioni residenziali, nonché in base ai parametri caratteristici sulla produzione dei rifiuti e sulla tipologia ed estensione dei locali. Conseguentemente il Regolamento e la deliberazione di tariffa, i cui vizi di motivazione sono stati sanati nelle forme di legge, rappresentano i legittimi presupposti per l´assoggettamento alla TARSU. A tal uopo, giova rammentare che l´operato del Comune di Lipari trova conferma sia nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sentenza n.22569/2004), che in quella dei TAR e Consiglio di Stato, che ha da tempo chiarito che salvo espliciti divieti, l´Amministrazione ha sempre il potere di emanare, ora per allora, un nuovo atto in sostituzione di un altro annullato in sede giurisdizionale. Non sussistendo alcun valido motivo per dubitare dell´esattezza di tale interpretazione, deve ritenersi che il Comune aveva la possibilità di rinnovare, con effetto retroattivo, la delibera di determinazione delle tariffe, in sostituzione di una precedente delibera annullata dal Giudice Amministrativo per difetto di motivazione e d´istruttoria.Per quanto sopra esposto la cartella impugnata deve ritenersi legittima e va confermata.Per quanto riguarda i rilievi sollevati con appello incidentale, che pur risultano assorbiti, si osserva che la dedotta illegittimità del regolamento Tarsu è priva di fondamento. Infatti, sulla diversa applicazione delle tariffe agli immobili adibiti ad albergo da quelle previste per i locali adibiti ad uso abitativo, va precisato che il combinato disposto degli artt. 62, comma 4, e 68, comma 2, del DLgs. n.507/93, consente la differenziazione in via regolamentare tra la categoria di utenza cui appartiene l´appellata e quella delle abitazioni private. Tale assunto trova conferma nella sentenza n.1590/04 del TAR Sicilia nel ricorso proposto dall´appellata, unitamente a Federalberghi delle Isole Eolie, successivamente confermata dal CGA con la sentenza n. 420/06.
Tale principio viene altresì confermato dalla Suprema Corte che con la sentenza n. 5732/2007 ha chiaramente statuito che "..costituisce un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione e di tanto ci si può agevolmente convincere attraverso un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, nei quali la categoria degli esercizi alberghieri è distinta da quella delle civili abitazione e le tariffe applicate ai primi è notevolmente superiore alle tariffe applicate alle seconde...".
Anche la dedotta illegittimità della Determina Sindacale tariffaria con riferimento a tutte le categorie di utenza è priva di fondamento per le considerazioni sopra espresse. Infatti il Comune ha provveduto a rinnovare con effetto retroattivo il Regolamento e la determinazione delle tariffe, su esplicita statuizione del TAR che aveva rimesso l´affare all´autorità sindacale riconosciuta competente per il riesercizio del potere inciso.
Anche la dedotta incompetenza dell´Organo adottante è priva di fondamento. Infatti, nella Regione Siciliana, dotata di competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli Enti Locali, il Sindaco è l´organo titolare di competenza residuale per gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune. Ne discende che all´espressa esclusione della competenza consigliare in tema di determinazione delle aliquote ed alla mancata espressa attribuzione alla Giunta della suddetta competenza deriva la residuale competenza del Sindaco.
Per quanto sopra detto, questo Collegio disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, accoglie l´appello proposto dal Comune di Lipari, rigettando l´appello incidentale della Società e, per l´effetto, in riforma della sentenza impugnata, conferma la cartella esattoriale impugnata, ritenendola pienamente legittima. Per quanto riguarda le spese, l´esito del giudizio giustifica la compensazione tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.P.Q.M.La Commissione accoglie l´appello proposto dal Comune di Lipari, e per l´effetto, in riforma della sentenza impugnata, conferma la cartella di pagamento impugnata. Rigetta l´appello incidentale della società .... Dichiara compensate tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Cosi deciso in Messina in data.......
IL GIUDICE RELATORE
Gioacchino Puglisi
IL PRESIDENTE
Giuseppe Savoca