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lunedì 15 marzo 2010

Iscrizioni - Insegne - Mostre - Vetrine - Fioriere. L'interessante ipotesi di regolamento del geometra Gianfranco Guarino

Riceviamo dal geometra Gianfranco Guarino e pubblichiamo una interessante (a nostro avviso) ipotesi di regolamento per quanto riguarda un settore oggi più che mai "nell'occhio del ciclone"
IPOTESI
Materiali, finiture, arredo urbano
Disposizioni finali sui materiali edilizi e per le finiture con annesso recupero dell'esistente, per le attività commerciali.
Art. 1
Iscrizioni - Insegne - Mostre - Vetrine - Fioriere
La posizione di insegne, mostre, vetrine di botteghe e negozi, fioriere, inferriate, cartelli anche provvisori, indicanti ditte ed esercizio di arti, mestieri, professioni, industrie e di qualunque altro oggetto che a qualsiasi altro scopo voglia esporsi o affiggere all'esterno degli edifici, è subordinato all'Autorizzazione comunale previo parere favorevole da parte della Soprintendenza ai bb.cc.aa. competente per territorio.
Tali opere non debbono in alcun modo alterare o celare gli elementi architettonici dell'edificio e devono inserirsi in questo con materiali, colori e forme in relazione al carattere dell'edificio stesso e del contesto.
Per quanto attiene alle iscrizioni ed insegne gli aggetti non debbono oltrepassare cm. 10 dall'allineamento verticale del muro. Le insegne dovranno essere collocate sopra il vano porta di ingresso con una larghezza massima pari alla larghezza dell’apertura stessa ed una altezza non superiore ad un terzo della larghezza.
Per le nuove vetrine non potranno essere utilizzati i materiali laminati metallici non verniciati, acciaio lucido e satinato, legno chiaro non verniciato, alluminio non verniciato.
a) In considerazione dei limiti imposti dalla normativa sismica (d.m. 14/01/2008) per gli edifici in muratura portante, sono consentite vetrine esclusivamente in legno o ferro battuto, con un aggetto massimo di cm. 25 rispetto all'allineamento verticale del muro.
b) L'eventuale recupero di vetrine esistenti potrà avvenire rivestendo le stesse in legno o ferro battuto, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto alla lettera “a”.
Sono vietate le insegne a bandiera a sbalzo dalle pareti degli edifici ad eccezione di quelle per la segnaletica di farmacie, tabacchi, di presidi sanitari, militari e di pronto intervento, nonché di protezione civile e di ordine pubblico.
È vietato apporre insegne pubblicitarie commerciali su pali ricadenti su spazi pubblici.
La rimozione temporanea o definitiva di stemmi, iscrizioni lapidarie, oggetti ed opere d'arte, edicole votive, pilastri, mostre, basamenti e zoccolature dovrà essere preventivamente denunziata al Sindaco che, sentito il parere della Commissione Edilizia-Urbanistica, deve intimarne la cautelativa conservazione per il riconosciuto valore storico e artistico, sino al ripristino originario nel sito di appartenenza.
Art. 2
Tende aggettanti nello spazio pubblico
L'installazione di tende aggettanti nello spazio pubblico è subordinato all'Autorizzazione comunale previo parere favorevole da parte della Soprintendenza ai bb.cc.aa. competente per territorio.
Quando non nuocciano al libero transito e non impediscano la visuale in danno dei vicini, l’Amministrazione può permettere, con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico e comunque sempre in osservanza al Regolamento sull’occupazione del suolo pubblico e degli spazi pubblici, della viabilità e del decoro urbano.
Tali tende sono però vietate nelle strade prive di marciapiede, salvo che non si tratti di strade aperte al solo traffico pedonale.
In caso di strade prive di marciapiede ma aperte al solo traffico pedonale parzialmente, in quanto soggette all'istituzione di isole pedonali o similari, è consentita l'installazione, ma l'utilizzo potrà avvenire esclusivamente nei periodi di chiusura al traffico.
Nelle strade fornite di marciapiedi, l'aggetto di tali tende, dovrà di regola distanziarsi almeno di 50 cm. dal ciglio del marciapiede.
Le tende, le loro appendici e i loro meccanismi non possono essere situati ad altezze inferiori a ml. 2,20 dal marciapiede. Lo sbraccio delle tende non potrà superare i 150 cm.
L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite.
In osservanza del D. P. R. 384/78, qualora il marciapiede supera la larghezza di ml. 1,00, deve essere riservato uno spazio minimo di ml. 1,00 alla libera circolazione.
Le tende utilizzate non possono essere realizzate in materiale plastico e in ogni caso dovranno essere di colore uniforme, in sintonia con il prospetto.
E' vietato modificare la coloritura parziale dei prospetti, laddove si renda necessario, la stessa dovrà essere fatta per l'intero prospetto o fabbricato.
Gli edifici non rispondenti ai dettami del “punto 10” dovranno adeguarsi entro e non oltre 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Art. 3
Infissi e condizionatori
L'installazione di nuovi impianti di climatizzazione, condizionatori o similari, che prevodono la collocazione esterna di motori , è subordinato all'Autorizzazione comunale previo parere favorevole da parte della Soprintendenza ai bb.cc.aa. competente per territorio.
I nuovi impianti dovranno essere posizionati sul lastrico solare dell'edificio o in eventuali incavi, ricavati nelle aperture esistenti o di nuova formazione, in ogni caso rivestiti in legno o opportunamente occultati.
Eventuali impianti esistenti laddove non è possibile adeguarli al “punto 2” dovranno essere rivestiti in legno.
Le nuove attività commerciali poste in edifici che non rispettano la tipoligia e i materiali previsti per la realizzazione degli infissi esterni, non risulteranno idonei all'apertura, e l'eventuale dichiarazione di inizio attività risulterà nulla a tutti gli effetti di legge.
In caso di attività commerciali esistenti, non in linea con quanto previsto dalle norme, le stesse dovranno ottemperarvi entro e non oltre 24 mesi dalla data di pubblizione del presente regolamento. Decorso tale termine ricadranno nelle sanzioni previste al “punto 4”.
Art. 4
Applicazione del regolamento
In ogni caso quanto previsto agli artt. 1 – 2 - 3, non costituisce alcun tipo di condono o sanatoria, i trasgressori, restano soggetti a quanto previsto dalle norme urbanistiche e paesaggistiche.
Per quanto non specificato nel presente regolamento, si applicano le norme urbanistiche e paesaggistiche vigenti.
Art. 5
Entrata in vigore
Quanto previsto nel presente regolamento entrerà in vigore alla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Lipari.