INTERROGAZIONE AL
SINDACO DEL COMUNE DI LIPARI
A seguito di un esposto dell’Avv.to Saro Venuto che
lamentava una disparità di trattamento nel rilascio delle autorizzazioni e/o
concessioni di suolo pubblico il sottoscritto ha presentato alla S.S., nella
qualità di Consigliere Comunale, l’interrogazione
prot. n° 24243 del 05.07.2011, per conoscere:
1)
se vengono correttamente applicate le norme sanitarie previste dalla Circolare
dell’Assessorato alla Sanità n° 907/97 ( art. 2-5-6) nel rilascio delle
concessioni e/o autorizzazioni di suolo pubblico;
2)
se è stato posto in essere quanto sancito dagli artt. 9 e 24 del Regolamento
Comunale per l’occupazione di suolo pubblico (Delibera C.C. n° 30/2001).
3)
se l’Assessore all’Annona e Suolo Pubblico con proprio atto di indirizzo, o il
Dirigente con Determina, possono apportare modifiche alle norme (addirittura
consentendo quanto viene vietato) al citato Regolamento Comunale, la cui
emanazione è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.
Alla data odierna lo scrivente può soltanto rilevare
che è stata posta in essere dalla S.S. la ben nota catena di S.Antonio (il Sindaco chiama in
causa il Dirigente ed il Segretario Comunale, il Dirigente a sua volta il
Funzionario, e così via, ma nessuno risponde con un “si” o con un “no”).
Addirittura è stata disposta dalla S.S.
un’inchiesta amministrativa che, stranamente, non è stata mai posta in essere.
Il risultato quindi è ovvio: alla data odierna
nessuna risposta esaustiva su quanto richiesto è pervenuta al sottoscritto.
Da precisare che il Segretario Generale dell’Ente,
con nota scritta, ha ribadito che alle interrogazioni dei Consiglieri deve
rispondere in prima persona il Sindaco.
Quindi il Consigliere Comunale non è stato messo
nelle condizioni di svolgere il suo compito di controllo e di sapere se il
Regolamento Comunale viene applicato nella stesura deliberata dal Consiglio Comunale;
se viene applicata la normativa sanitaria; se tale norma viene applicata in
modo univoco per tutti i possessori o richiedenti di suolo pubblico.
Soltanto oggi ricevo dalla S.S. una
comunicazione, limitata alla terza domanda posta nell’interrogazione, con la
quale comunica, facendo propria una nota del Dirigente del IV Settore, che gli
atti di indirizzo formulati dall’Assessore all’Annona e la Determina che li
recepisce il Dirigente, poiché non sono stati impugnati in via giurisdizionale,
sono pienamente validi.
Quindi vengono adottati atti da
ritenersi “illegittimi” perché non deliberati
dal Consiglio Comunale che ne ha esclusiva competenza, ed il Consigliere
Comunale, o il cittadino, che chiede contezza per gli effetti prodotti deve
rivolgersi al TAR.
Ma è questa la legalità e la trasparenza
che la S.S. ha
inteso dare al Comune durante la
Sua gestione?
Lo scrivente, alla luce di quanto ricevuto, domanda
alla S.S.:
-
a che serve il Regolamento Comunale deliberato dal Consiglio Comunale, se
l’Assessore e il Dirigente lo possono modificare o annullare?
-
non ritiene che ai cittadini bisogna dare “parità di trattamento?
-
a che serve fare il Consigliere Comunale se per far valere le competenze conferite dalla Legge deve
rivolgersi al TAR?
Egregio Signor Sindaco, se gli atti dell’Assessore
e la Determina
del Dirigente sono “illegittimi” perché non di loro competenza, e su questo il
sottoscritto ha chiesto e sollecitato l’autorevole parere del Segretario
Generale con nota separata, significa che in atto l’Ente opera, nella
gestione del suolo pubblico, in violazione del Regolamento Comunale.
In questo caso il Consigliere Comunale, o il
cittadino, non deve rivolgersi al TAR ma all’A.G.
Nella speranza che la S.S. voglia, almeno alla fine
del mandato, rispettare il ruolo del
Consigliere Comunale nel fornire una puntuale, esaustiva ed urgente risposta a
tutte le domande poste che attengono alla corretta applicazione del Regolamento
Comunale, della legge e della “certezza di diritto” che bisogna dare ai cittadini.
In attesa Le
porgo distinti saluti.
Lipari 18.04.2012
Giovanni Sardella
Consigliere UDC
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