Con l’inizio del nuovo anno, insieme ai tradizionali “buoni propositi”, ci accompagneranno anche molti di quei provvedimenti e di quelle riforme introdotti dall’ormai uscente Governo Monti. Tra le novità che entrano in vigore, non vi sono solo i requisiti pensionistici anagrafici e contributivi più stringenti previsti dal decreto Salva Italia, ma anche le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI contenute nella Riforma del lavoro approvata la scorsa estate. Occupiamoci, in particolare, della “mini” Assicurazione Sociale per l’Impiego.
Innanzitutto, la mini-ASpI è un trattamento che va a sostituire l’originaria indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti, e la sua erogazione è correlata ai nuovi eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2013. Dal punto di vista della disciplina, questa versione “ridotta” condivide con la sua collega ASpI diversi elementi, quali: i destinatari; la determinazione dello stato di disoccupazione; la misura della prestazione e la retribuzione da considerare per il calcolo della stessa; le modalità e i tempi di presentazione della domanda; la decorrenza della prestazione; le conseguenze dello svolgimento di lavoro autonomo e accessorio durante la percezione del trattamento; alcuni casi di decadenza dall’indennità e le condizioni per la sua anticipazione.
Vediamo dunque ciò che contraddistingue nello specifico la mini-ASpI. In merito ai requisiti, essa riguarda quei lavoratori subordinati che hanno perduto involontariamente il proprio impiego, che presentino lo status di disoccupati, e che possono vantare almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. In tal senso, assumono rilevanza tutte le settimane retribuite, a condizione che quanto ricevuto complessivamente non sia inferiore ai minimali settimanali previsti dalla Legge 638/1983 e dalla Legge 389/1989; ciò non vale per gli addetti ai servizi domestici e familiari, per gli operai agricoli e per gli apprendisti.
In relazione alla durata della prestazione, la “mini” indennità è corrisposta su base mensile per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro, con detrazione degli eventuali periodi di indennità fruiti in detto lasso temporale. Il trattamento viene sospeso d’ufficio per un massimo di 5 giorni qualora il soggetto assicurato ottenga una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, e ciò avviene anche se l’impiego venga svolto in uno stato estero. Inoltre, sia per l’ASpI che per la mini-ASpI sono riconosciuti automaticamente, per i periodi di fruizione, i contributi figurativi nella misura della media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni, oltre che il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
E veniamo agli aspetti operativi della nuova disciplina nel periodo transitorio previsto dalla riforma. Al riguardo, come precisato dall’INPS con un Messaggio n. 20774 del 17 dicembre scorso, si parla della c.d. “mini-ASpI 2012” proprio in riferimento a coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti stabiliti dalla vecchia normativa e che vengono dunque assorbiti in quella appena introdotta. In particolare, per garantire una transizione omogenea, a tali soggetti verranno applicate le regole precedenti in tema di requisiti assicurativi e contributivi, mentre la durata e la misura della prestazione verranno determinate sulla base delle neo-disposizioni previste per la mini-ASpI. Di conseguenza, a prescindere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la domanda per il riconoscimento dell’indennità per i periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 deve essere presentata tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013 per via telematica. Se quindi, in riferimento al 2012, risultano soddisfatte le condizioni richieste per l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti (e cioè anzianità assicurativa di due anni, e almeno 78 giorni di lavoro), la prestazione di sostegno in questione verrà erogata indipendentemente dallo stato di inoccupazione del richiedente. Infine, per evitare sovrapposizioni di liquidazioni, la “mini-ASpI 2012” verrà pagata in un’unica soluzione invece che mensilmente.
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