Ordinanza 148/10
Comune di Lipari
lL DIRIGENTE
VISTO I'accertamento tecnico prot.n.22679 del 29.06.10 dal quale risulta che la ditta CASSONE Rosario, nato a Messina iI 21.06.1939, e residente a Roma in via Viale di Villa Massimo n.3, C.F.: CSSRSR39H25F158C, proprietaria di un manufatto con annesso terreno in loc.ta "Monte Rosa" nell'isola di Lipari, ottenuti i necessari pareri degli Enti preposti e autorizzazione comunale prot.9788 del 05.03.10, al fine di realizzare i lavori di pulizia e manutenzione dell'originaria sede stradale vicinale Monte Rosa Nord, (fg.72), a proprie spese, ha data corso ai lavori di che trattasi , realizzando alcuni sbancamenti, usando mezzi meccanici (ruspa), atti a modificare le livellette ed al fine di produrre un tracciato piu comodo, e alcune piazzole di ricambio non riportate nelle mappe catastali;
Preso Atto che l'autorizzazione, sopra citata, imponeva come condizione: di non alterare il percorso stradale esistente, non modificare la livelletta, non realizzare opere in contrasto all'uso della strada, di adempiere aile prescrizioni di legge, non creare servitù a terzi, di rispettare eventuale periodo di sospensioni lavori previsti da apposite Ordinanze Sindacali.
Rilevato che dette opere sono state realizzate in violazione all''art.6 del R.E.C. per aver modificato lo stato dei luoghi in assenza della Concessione Edilizia:
D.Lgs.42/04 art.151 per aver alterato i luoghi in area sottoposta a vincolo paesaggistico senza preventivo N.O. della Soprintendenza ai BB.CC.AA;;
RR.DD. n.3267/23 e 1126/26, per aver operata sbancamenti in area sottoposta a vincolo idrogeologico;
Ritenuto opportuno di dover emettere ordinanza al fine di obbligare la ditta ad effettuare le dovute bonifiche, anche per la messa in sicurezza del versante, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumita. riportando la stradella al suo stato originario. fatto salvo la presentazione di progetto di compatibilizzazione da sottoporre al parere di tutti gli enti preposti alla tutela dei vincoli, ivi compreso l'Ass.to territorio e ambiente
Di inoltrare copia della presente all'assessorato Territorio ed Ambiente per l'eventuale applicazione delle sanzioni di competenza:
Visto l'art.6 del REC.;
Visto D.Lgs.42/94;
Visti i RR.DD.3267/23 e 1126/26;
Vista la L.N.n.47/85, così recepita nella Regione Siciliana con la L.R. n.37/85;
Vista la L.R.n.23/9B di parziale recepimento della L.N.n.127/97;
Vista la L.R.n.10/91
ORDINA
alla ditta CASSONE Rosario, sopra meglio generalizzato, di provvedere entra il termine di giomi 90 (novanta), dalla data di notifica del presente provvedimento ad effettuare le dovute bonifiche, anche per la messa in sicurezza del versante, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, riportando la stradella al suo stato originario, fatto salvo la presentazione di progetto di compatilibilizzazione da sottoparre al parere di tutti gli enti preposti alla tutela dei vincoli, ivi campreso I'Ass.to territorio e ambiente;
Dispone l'invio della presente all'assessorato Territorio ed Ambiente per l'eventuale applicazione delle sanzioni di competenza , avverte che ove non si ottemperi si darà corso agli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
Che avverso il presente è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativa Regionale, ai sensi della legge n.1034/71 entro iI termine di gg.60 (sessanta) dalla data di notifica del medesimo, o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entra 120 giorni dalla suddetta data.
Ai sensi della L.R.n.10/91 si comunica che il responsabile del procedimento è il Geom. Claudio Beninati, che i relativi atti sono visionabili presso l'ufficio "illeciti e sanatorie" il lunedì, mercoledi e giovedi dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Dalla Residenza Municipale
Il funzionario Angela Orto
Il Responsabile geom. Claudio Beninati
Il dirigente arch. Biagio De Vita