Il provvedimento è stato firmato dal direttore generale Gedo Campo.
Nel ricorso-predisposto dal geometra Aldo Natoli-veniva evidenziato che "la Sovrintendenza si era espressa ai sensi dell'art.38 delle N.d.a. del Piano paesistico non piu' vigente perchè sostituito dal regolamento edilizio comunale e lamentava una disparità di trattamento con fattispecie analoghe nelle quali era stato espresso parere favorevole".
Nel ricorso-predisposto dal geometra Aldo Natoli-veniva evidenziato che "la Sovrintendenza si era espressa ai sensi dell'art.38 delle N.d.a. del Piano paesistico non piu' vigente perchè sostituito dal regolamento edilizio comunale e lamentava una disparità di trattamento con fattispecie analoghe nelle quali era stato espresso parere favorevole".
L'assessorato - nel provvedimento a firma dell'architetto Campo- accettando il ricorso della signora Grazia Famularo- ha dato ragione alla ricorrente. Sottolineando come "alla data in cui è stato emesso il provvedimento del diniego erano entrati in vigore, per decorrenza dei termini il prg e annesso regolamento edilizio comunale che costituiscono "ius superveniens" rispetto alla normativa vigente e che, anche se richiamate, tali norme sono ormai parte del Rec e come tali possono essere applicate dal Comune e non dalla Soprintendenza che in sede di accertamento della compatibilità paesaggistica, deve invece fare riferimento ai valori paesaggistici individuati e tutelati dal Ptp".
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