Cerca nel blog

mercoledì 14 novembre 2012

Merlino: "Scordatevi i rimborsi"

Riceviamo da Saverio Merlino e pubblichiamo:Si è vero....l'ex Ministro Tremonti ha sbagliato ad applicare la trattenuta del 2.5% sull'80% dello stipendio quale contributo previdenziale obbligatorio ma i dipendenti pubblici possono scordarsi di vedersi rimborsato da questo Governo e in questa situazione finanziaria quanto erroneamente trattenuto.
"Aspetta cavallo...."
Ma spieghiamo meglio dov'era l'ennesima fregatura per i dipendenti pubblici e come la stessa, per certi aspetti, è stata, a mio avviso, solo parzialmente corretta.
"Ancora un’altra illegittimità mascherata attraverso una sentenza della Corte Costituzionale di un decreto legge italiano che per oltre due anni ha violato i principi sanciti dagli art. 3 e 36 della nostra Costituzione.
Dal primo gennaio del 2010 quindi i dipendenti civili e militari dello stato italiano, a prescindere dal ruolo specifico svolto, stanno subendo una illegittima trattenuta di denaro nella propria retribuzione pari al 2,5 per cento sull’80% dello stipendio. Questa trattenuta, chiamata “opera previdenza” fu frutto dell’ex Ministro Tremonti a seguito di una errata applicazione del decreto legge 78 del 2010.
La Corte Costituzionale ha infatti stabilito “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) “. Lasciando la parte la giustizia e la politica e parlando di banali numeri, il danno medio provocato a ogni lavoratore si aggira intorno ai 40€ mensili.
Lo scorso 29 ottobre, il governo, per dare seguito alla sentenza di illegittimità è intervenuto con il decreto legge num. 185, il quale stabilisce però che “non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza” ma tali somme si faranno recuperare nel calcolo del trattamento di fine servizio.
In altri termini “la trattenuta opera di previdenza continuerà ad essere applicata in quanto il Governo ha ritenuto conveniente, per gli attuali obbiettivi di finanzia pubblica, ritornare al sistema di calcolo dell’indennità di buonuscita prevista dal D.P.R. 1032/1973, restituendo un trattamento più favorevole ai dipendenti pubblici al momento del loro pensionamento, piuttosto che tirar fuori, oggi, un importo pari almeno a 3,8 miliardi di euro per restituire ai circa 3,4 milioni di dipendenti le somme indebitamente trattenute dal 1° gennaio 2011 all’ottobre di quest’anno ”.
Seppure si tratta di un provvedimento sulla base del puro calcolo matematico improntato al risparmio e non certo sulla riconosciuta illegittimità, le categorie di lavoratori coinvolte si possono ritenere soddisfatte in quanto oltre a smettere di pagare la quota illegittima del 2.5% sul proprio stipendio, hanno visto rientrare in campo il trattamento di fine servizio ben più corposo del TFR."
Ecco il Decreto Legge con il quale il Governo cancella ogni aspettativa di rimborso delle trattenute versate.
DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2012 , n. 185 - Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. (12G0207)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare misure finalizzate a salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme gia' erogate in eccedenza. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, a 13 milioni per l'anno 2014 e a 20 milioni annui a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 7 milioni di euro per l'anno 2013 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per 20 milioni di euro a decorrere dal 2014.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto;
l'estinzione e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei MinistriGrilli, Ministro dell'economia e delle finanzePatroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.