In tema di interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare, previsti per gli Enti Locali e territoriali dall'art. 58 del decreto legge n.112/2008, la cessione gratuita di un immobile pubblico, ancorchè prevista per finalità di crescita culturale della collettività amministrata, non rientra tra le tipiche modalità di valorizzazione in quanto non produce alcuna entrata all'ente proprietario. Per la stessa ragione non è percorribile la stipula di un contratto di comodato, il quale costituisce una forma di utilizzo infruttifera.
Lo scopo del patrimonio disponile "è quello di produrre reddito". Per questo motivo, una cessione gratuita di un immobile, non solo non reca alcuna entrata all'ente, ma può anche risultare fonte di depauperamento (e, dunque, di danno erariale) per l'ente, il quale è invece tenuto ad improntare la gestione del patrimonio a criteri di economicità ed efficienza.
L'interesse alla conservazione e alla corretta gestione del patrimonio pubblico è primario, in quanto "espressione dei principi di buon andamento e di sana gestione".
Alla luce di quanto sopra il sottoscritto chiede di conoscere, considerate anche le precedenti note e richieste sull'argomento, quali azioni l'amministrazione comunale ha intrapreso o ha intenzione di portare avanti affinchè i beni immobili concessi in comodato d'uso gratuito siano nuovamente nella piena disponibilità dell'ente. Questi beni, infatti, se concessi in locazione, attraverso regolare bando pubblico potrebbero apportare consistenti nuovi flussi di denaro per le casse comunali in un periodo di forti tagli e di spending review, evitando anche eventuali aumenti delle imposte tributarie comunali a carico dei poveri cittadini.
Alla Corte dei Conti si chiede invece di indagare su eventuali illegalità e irregolarità presenti o commessi dal Comune in merito alla concessione in uso gratuito di immobili comunali.
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