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venerdì 30 ottobre 2009

Santa Marina Salina: Istituita con ordinanza sindacale l'anagrafe canina

Con Ordinanza Sindacale ORDINANZA SINDACALE N. 07 DEL 29/10/09, che modifica l'ordinanza Sindacale n. 6774 del 18/09/01 viene istituita nel comune di Santa Marina Salina l' Anagrafe Canina Comunale.
IL SINDACO, viste le varie direttive, leggi e normative, CONSIDERATO che il fenomeno del randagismo ha assunto notevoli proporzioni determinando giustificati timori nella popolazione per i sempre più frequenti episodi di aggressione e si configura come una emergenza sanitaria incrementata anche dal deprecabile fenomeno dell’abbandono dei cani da parte dei proprietari;
ATTESO che nell’ottica del riconoscimento della dignità degli animali e della salvaguardia del diritto alla vita è opportuno regolamentare il rapporto uomo-animale-ambiente, attribuendo dei precisi obblighi ai proprietari e detentori degli animali;
ORDINA
•I proprietari o detentori di cani a qualsiasi titolo, residenti nel territorio del comune di S. Marina Salina, devono iscrivere gli animali all’Anagrafe Canina, istituita presso il Presidio Veterinario della A.S.P. n.5 di Messina, sub-distretto di S. Marina Salina via Risorgimento presso i locali del Vigile Sanitario. L’iscrizione deva avvenire entro cinque mesi dalla emanazione della presente ordinanza e tre mesi dalla nascita dell’animale o dall’acquisizione del possesso dell’animale.
•I proprietari o detentori di cani da altra città ma dimoranti nel Comune di S. Marina Salina devono provvedere all’iscrizione,entro 90 giorni dal loro ingresso nel territorio comunale, anche nel caso in cui il proprietario o il detentore non fissi la propria residenza nel comune medesimo o devono comunicare l’eventuale iscrizione presso altra anagrafe canina nazionale all’A.S.P. n.5 di Messina.
•All’atto dell’iscrizione verrà rilasciato un documento in cui verranno riportati i dati segnaletici, la foto, ove presente e il codice assegnato all’animale, le generalità del proprietario o del detentore, gli estremi identificativi del veterinario. Il documento identificativo è consegnato al proprietario o detentore e deve seguire l’animale nei trasferimenti di proprietà.
•Le operazione di identificazione, nonché la rilevazione dello stato segnaletico dell’animale, sono eseguite a cura dei veterinari del Distretto di Sanità Pubblica Veterinario dell’A.S.P. di Messina e/o da veterinari professionisti regolarmente accreditati con le modalità previste dell’ art. 5 della L.R. 15/2000, nei giorni e nei luoghi determinati di volta in volta da questa Amministrazione.
•I veterinari liberi professionisti accreditati devono comunicare entro 8 giorni all’ U.O.S. Anagrafe canina e prevenzione e randagismo del A.S.P. di Messina l’elenco e la documentazione dei cani identificati per il rilascio della scheda identificativa dell’animale.
•I cani iscritti all’anagrafe canina sono contrassegnati mediante un sistema di riconoscimento elettronico con inoculazione sottocutanea di microchip con metodi che non arrechino danni all’animale stesso.
• Le operazioni di anagrafe e chippatura dovranno essere eseguite secondo le modalità che verranno definite dall’U.O.S. Anagrafe Canine e Prevenzione del Randagismo dell’A.S.P. e saranno effettuate nei giorni e luoghi determinati di volta in volta da questa Amministrazione.
• L’impianto del microchip sarà gratuito presso la struttura pubblica che il Comune determinerà volta per volta, mentre è con spesa a carico dei possessori o detentori di cani presso i veterinari liberi professionisti.
• I cittadini che omettano di iscrivere il proprio cane all’Anagrafe Canina o di denunciare la variazione di residenza, la cessione , lo smarrimento, la morte dell’animale entro i termini stabiliti dall’art.2 o abbandonano l’animale, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che non può essere inferiore a Euro (77,49) fino a un massimo di Euro (464,81) in base agli eventi o ad altre aggravanti da versare nei modi legge.
• Ai sensi del comma 4 dell’art.5 della L.R. 15/2000, al medico veterinario libero professionista che invii la scheda oltre i termini di cui al predetto comma, il servizio veterinario proporrà la sanzione amministrativa da Euro(51,65) a Euro (309,87). La somma raddoppia nel caso in cui superi i 30 gg.
•Sono esenti dall’impianto di microchip :
- I cani appartenenti alle F.A. e alle forze di polizia;
- I cani già identificati con sistemi di tatuaggio elettronico compatibili con il sistema di identificazione previsto dalla L.R. 15/2000
•È vietato l’abbandono dei cani. Sono poste a carico del proprietario le spese necessarie per la custodia e il mantenimento dell’animale. Alle violazioni di cui al comma 1 art.9 della L.R.15/2000 si applica la sanzione amministrativa da Euro (516,46) a Euro (1549,37).
•I proprietari o i detentori di cani iscritti all’Anagrafe devono segnalare al Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria dell’A.S.P. di Messina:
a) la cessione a qualsiasi tipo dell’animale;
b) il cambio della propria residenza;
c) la morte dell’animale;
d) la scomparsa o furto dell’animale
Gli eventi di cui alle lettere a),b), devono essere segnalati entro 30 giorni e quelli della lettera c) entro 10 giorni dal loro verificarsi e 3 giorni la lettera d).
La denuncia di morte dell’animale iscritto all’Anagrafe effettuata dal proprietario o dal detentore ai fini della cancellazione dall’Anagrafe deve esser corredata da apposita certificazione rilasciata dal medico veterinario.In caso di morte dell’animale la comunicazione, con allegato certificato di morte rilasciato da un medico veterinario, deve essere consegnata al dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria del’A.S.P. di Messina con rispettiva scheda identificativa dell’animale deceduto.
Per le violazioni delle disposizioni di cui alle lettere a),b),c), si applica la sanzione amministrativa da Euro(77,49) a Euro (258,23).
Per le violazioni delle disposizioni riferite alla lettera d), si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell’art 9 L.R. 15/2000
14. Il pagamento delle sanzioni dovrà essere effettuato sull’apposito c/c 11669983 per la Provincia di Messina intestato a Banco di Sicilia Lipari Ufficio di Cassa della Regione siciliana con la causale : “ Capitolo 2301 capo 8, Sanzioni Amministrative relative a violazioni commesse ai sensi della L.R. 03/07/2000 n.15”
La presente ordinanza, pubblicata e diffusa nei termini di legge sarà trasmessa al Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria dell’ASP di Messina, al Comando VV.UU., ai Comandi di stazione Carabinieri, di Guardia di Finanza e di Polizia, al Comando Vigili del Fuoco, agli Uffici di Prefettura, Questura,alle Associazioni Animaliste, ai Quartieri, ed all’Ufficio Stampa, affinché ne venga data ampia diffusione.
F.to Il Sindaco
Massimo Lo Schiavo