In riferimento alle nostre precedenti comunicazioni sull'argomento, che qui si intendono integralmente richiamate, e a quanto previsto dalle disposizioni vigenti si ribadisce che non risultano inoltrate dai Servizi operativi e/o di supporto del 3° settore le proposte di intervento e di stanziamento per la formazione dei bilanci evidenziati in oggetto.
Si ribadisce inoltre:
- che non risultano approvati dagli organismi competenti nè la deliberazione con cui si devono verificare la quantità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, di cui all'art. 172 lett c) del D.Lgs 267/2000, nè il Programma triennale dei lavori pubblici 2012/2014, di cui alla lett.d) dello stesso articolo, che costituiscono allegati al bilancio di previsione (il piano triennale risulta approvato in giunta ma non ancora in consiglio comunale);
- che in virtu' di quanto previsto dall'art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con Legge n. 133/208, al bilancio di previsione deve essere allegato il relativo piano delle alienazioni immobiliari, approvato da apposita deliberazione dell'organo di governo dell'ente, e che ad oggi tale documento non risulta disponibile:
- che devono essere formalizzati gli indirizzi politici necessari per stanziare in bilancio le somme che la Regione ha trasferito all'ente per finanziare spese in conto capitale e per eventuali spese correnti da considerare obbligatorie.
Il ragionier generale
Dott. Francesco Subba
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